Corte di Cassazione (1871/2019) – Presunzioni in ipotesi di revocatoria fallimentare del pagamento del creditore tramite consegna a quest’ultimo, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco.

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Data di riferimento: 
23/01/2019

Cassazione civile, sez. I, 23 Gennaio 2019, n. 1871. Pres. carlo De Chiara, rel. Massimo Falabella.

Società in amministrazione straordinaria - Revocatoria fallimentare - Pagamento del creditore tramite consegna a quest’ultimo, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco   - Revocabilità – Presunzioni.

In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all'ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 l.fall. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21388.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: