Corte di Cassazione (3854/2019) - Revocatoria fallimentare e prova della conoscenza da parte del terzo della sussitenza dello stato di insolvenza: apprezzamento di fatto di competenza del giudice del merito.

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Data di riferimento: 
08/02/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3854 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Fallimento – Revocatoria Fallimentare – Presupposto - Soggetto terzo – Stato di insolvenza -  Conoscenza effettiva – Prova – Fatto ignoto - Desumibilità anche mediante ricorso a presunzioni – Apprezzamento di competenza del giudice del merito – Sua idonea motivazione   – Sussistenza -  Censurabilità  in cassazione – Esclusione.

In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente deve essere effettiva, ma può essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21350.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: