Corte di Cassazione (3709/2019) - Notificazioni telematiche in ambito giudiziario: necessario utilizzo del ReGIndE. Subvalenza delle ragioni individuali dei creditori nei casi di sequestro e confisca penale. Contributo unificato.

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Data di riferimento: 
08/02/2019

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 08 febbraio 2019 n. 3709 – Pres. Roberta Vivaldi,  Rel.Cosimo  D'Arrigo,

Ambito giudiziario – Notificazione telematiche di atti - Registro Generale degli Indirizzi Elettronici  - Necessario utilizzo -  Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata – Pubblica Amministrazione – Possibile ricorso solo per scopi amministrativi.

Crimini di stampo mafioso - Sequestro penale o confisca di bene immobile -  L. 31 maggio 1965, n. 575 , art. 1, coma 194 – Prevalere nei confronti dell'esecuzione forzata individuale – Eccezione alla regola - Trasferimenti e aggiudicazioni ante 1 gennaio 2013 – Diritto del terzo a soddisfarsi.

Giudizio di legittimità – Amministrazione Pubblica soccombente – Condanna alle spese processuali – Contributo unificato prenotato a debito – Raddoppio – Esclusione.

Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). (Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha considerato inefficace la notificazione telematica della sentenza impugnata fatta nei confronti dell'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo elettronico risultante dall'INI -PEC, ma non registrato al  ReGIndE gestito dal Ministero della Giustizia, in quanto utilizzato  per scopi amministrativi e non giudiziali, e per tale motivo ha ritenuto la notifica inidonea a far decorrere nei confronti dell' Amministrazione Pubblica destinataria il termine "breve" per l'impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. e, pertanto, tempestiva l'impugnazione proposta dall'Avvocatura nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel caso di sequestro penale o confisca disposti ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) su un bene immobile che è oggetto di espropriazione forzata, l'interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, su quello del creditore a soddisfarsi sull'immobile, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa legge n. 228 del 2012 (1 gennaio 2013). Ai tali fini è irrilevante la circostanza che l'Erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all'aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa (Principio di diritto) [nello specifico, la Corte ha ritenuto che, anche con riferimento alle scelte, compiute dal legislatore penale, di considerare subvalenti le ragioni individuali del creditore rispetto all'esigenza di repressione di fenomeni criminali di particolare gravità, debba comunque essere tenuto fermo il favor legis di cui gode, al fine del riconoscimento dell'efficienza delle vendite giudiziarie in ambito civilistico,  l'aggiudicatario, anche provvisorio, ed ha pertanto confermato che , ai sensi dell'art. 1, comma 195, della L. 228/2012 si dovevano ritenere comunque salvi gli effetti non solo dei trasferimenti, ma anche quelli dell'aggiudicazione, determinatisi in data anteriore all'entrata in vigore di quella legge] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art.13, comma 1 quater, che prevede nel caso un'impugnazione venga respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile il raddoppio del contributo unificato, non trova applicazione nei confronti di un'Amministrazione Pubblica, come difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, già ammessa alla prenotazione a debito di quel contributo, che, quale soccombente, sia stata ai sensi dell'art. 385, primo comma, c.p.c. condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21330

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: