Tribunale di Bergamo – Concordato preventivo in bianco: possibilità che la domanda di sospensione di contratti in corso venga presentata ancor prima dell'ammissione e senza l'indicazione dell'indennizzo spettante alla controparte.

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Data di riferimento: 
20/02/2019

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 20 febbraio 2019 – Pres. Rel. Laura De Simone, Giud. Giovanna Golinelli e Giovanni Panzeri.

Concordato in bianco – Presentazione del ricorso – Ammissione alla procedura non ancora avvenuta – Contratti in corso -  Domanda di sospensione – Accoglibilità – Elementi giustificativi della richiesta – Precisazione – Presupposto necessario.

Concordato in bianco – Contratti in corso -  Domanda di sospensione – Indennizzo spettante alla controparte - Mancata indicazione - Ammissibilità – Domanda di scioglimento – Quantificazione necessaria.

Posto che l'art. 169 bis L.F., che prevede la possibilità per il debitore di richiedere al tribunale l'autorizzazione allo scioglimento e alla sospensione dei contratti in corso di esecuzione al momento della presentazione di una domanda di concordato preventivo, fa esclusivamente riferimento alla necessità del deposito, preventivo o contestuale, del ricorso di cui all’art.161 L.F., nel cui ambito è ricompreso il ricorso prenotativo disciplinato dal sesto comma, si deve ritenere che possa risultare ammissibile la domanda di sospensione ex art.169 bis L.F. anche nella fase del c.d. concordato in bianco, e quindi anteriormente al provvedimento di ammissione, purchè tale istanza, non essendo ancora stato prospettato il piano concordatario, abbia quantomeno delineato con chiarezza gli elementi concreti che giustificano la richiesta, a maggior ragione se siano stati vagliati in modo positivo da parte del Commissario giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che una richiesta di sospensione per un tempo limitato dei contratti in corso da parte del proponente un concordato comporta un danno eseguo e difficilmente quantificabile per le controparti contrattuali, si deve ritenere ammissibile che in sede di istanza non si sia contemplato il riconoscimento alle controparti dell'indennizzo di cui all'art. 169 bis, secondo comma, L.F., essendo questo previsto quale risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e, quindi, essenzialmente per l'ipotesi di scioglimento dei contratti pendenti, potendosi in quel contesto meglio circoscrive il sacrificio richiesto e subito dai contraenti in bonis. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21397

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