Tribunale di Mantova – Il dipendente che chiede il fallimento di un’impresa non tenuta al deposito dei bilanci non va condannato alle spese nel caso di rigetto dell’istanza di fallimento per mancato superamento dei parametri dimensionali.

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Data di riferimento: 
07/03/2019

Tribunale di Mantova, Sez. II civile e fallim., 07 marzo 2019 – Pres. Andrea Gibelli, Rel. Marco Benatti, Giud. Mauro Pietro Bernardi.

Impresa non tenuta al deposito dei bilanci - Lavoratore dipendente – Istanza di fallimento –   Accertamento della Guardia di Finanza - Mancanza dei requisiti di fallibilità -Tribunale – Rigetto del ricorso – Compensazione delle spese processuali – Motivazione.

Non può essere condannato alle rifusione delle spese sostenute dall'imprenditore resistente, che vanno compensate, il lavoratore dipendente che abbia proposto istanza ex art. 6 L.F. per la dichiarazione di fallimento del suo datore di lavoro per non essere stato da questi soddisfatto dei suoi crediti, laddove il tribunale la respinga per avere la Guardia di Finanza accertato il mancato superamento dei parametri dimensionali di cui all'art. 1 L.F. e dell'ammontare dei debiti di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F.; ciò in quanto il dipendente non poteva, ad avviso del tribunale in mancanza di una prova contraria da parte del resistente, essere in grado, come da lui stesso precisato in ricorso, di stabilire, non trattandosi d'impresa tenuta al deposito dei bilanci, se la stessa possedesse o meno i requisiti di fallibilità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21451.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: