Corte di Cassazione (20310/2018) – Credito prededucibile da indennità di occupazione di un immobile: ammissibiltà dell'insinuazione tardiva se giustificata dal ritardo della sua riconsegna al proprietario da parte della curatela.

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Data di riferimento: 
31/07/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 luglio 2018 n. 20310 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Raffaele Cennicola.

Fallimento – Stato passivo - Dichiarazione di esecutività – Proprietario di immobile occupato dalla curatela – Credito prededucibile per canoni e indennità – Totale dovuto fino alla riconsegna –   Insinuazione ex artt. 92 e ss. L.F. - Istanza formulata tardivamente – Art. 101, primo e ultimo comma, L.F. - Restituzione del bene avvenuta oltre l'anno - Ritardo da ritenersi giustificato.

La domanda con la quale il creditore intenda ottenere, in relazione ad un proprio immobile occupato dalla curatela fallimentare, a far data dalla dichiarazione di fallimento e fino all'effettiva riconsegna,  il riconoscimento in prededuzione di un'indennità non è soggetta al termine di decadenza previsto per le insinuazioni tardive, potendo essere presentata non appena si verifichi il fatto dal quale dipende la sua definitiva quantificazione (Principio di diritto) [nello specifico, la Corte ha cassato con rinvio al tribunale in diversa composizione il decreto con il quale il giudice del merito aveva respinto, in quanto proposta oltre l'anno dalla dichiarazione di esecutività, la domanda tardiva ex art 101 L.F. di insinuazione al passivo  formulata, a titolo di canoni e indennizzo, ai sensi dell'art.111 bis L.F., dal proprietario di un immobile occupato dalla curatela, volta al  riconoscimento del credito spettantegli, per tale ragione, dalla dichiarazione di fallimento fino al momento della restituzione, senza considerare che la riconsegna di quel bene era avvenuta da parte della curatela oltre quel termine onde il richiedente non avrebbe potuto formulare in tempo la sua istanza,  non essendo in grado di quantificare giustificatamente prima l'importo totale che gli era dovuto in prededuzione, e che non avrebbe potuto neppure richiedere prima un pagamento parziale in quanto avrebbe corso il rischio, frazionandolo, di non vederselo riconoscere avendo egli prospettato il suo credito come unitario in quanto derivante da un unico titolo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21445

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