Tribunale di Rimini – Presupposto perché possa risultare sussitente il requisito oggettivo richiesto dall'art. 142 L.F. per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione. Debiti da considerarsi esclusi.

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Data di riferimento: 
21/03/2019

Tribunale di Rimini, Sez. Civile, 21 marzo 2019 – Pres. Rel. Francesca Miconi, Giud. Maria Carla Corvetta e Silvia Rossi.

Fallimento – Chiusura – Fallito - Domanda di esdebitazione –  Presupposti per l'accoglimento – Condizioni soggettive  e oggettive – Ricorrenza - Requisito oggettivo – Soddisfazione almeno parziale dei creditori – Art. 142, secondo comma, L.F. – Interpretazione da privilegiarsi -   Debiti da escludere dalla liberazione.

Stante che l'art. 142, secondo comma, L.F., con riferimento al requisito oggettivo necessario perchè il soggetto, persona fisica, già fallito possa, in presenza di tutti i requisiti soggettivi di cui al primo comma, essere ammesso al beneficio dell'esdebitazione, prevede che questa non possa essere concessa "qualora non siano sati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali", senza però prevedere un limite quantitativo minimo, si deve privilegiare l'interpretazione di quella norma che esclude che tutti i creditori concorsuali debbano essere soddisfatti almeno parzialmente e ritiene che quella condizione possa ritenersi soddisfatta anche quando talune categorie di creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di reparto [nello specifico il tribunale, cui era riservato di accertare, con prudente apprezzamento, se, comparando  l'entità dei versamenti effettuati rispetto a quanto complessivamente dovuto, quella parzialità dei pagamenti si poteva ritenere realizzata, ha riconosciuto al fallito il beneficio sul quale era sorta controversia, avendo l'Agenzia delle Entrate, creditrice solo parzialmente soddisfatta, espresso parere negativo a che gli venisse riconosciuto;  ha però ritenuto che dovessero ritenersi esclusi dalla liberazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 142 L.F., i debiti ancora in essere nei confronti di quell'ente per sanzioni amministrative di carattere pecuniario che non risultassero accessorie a debiti estinti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n.24215 https://www.unijuris.it/node/1231 e Cass. civ., Sez. I, 08 agosto 2016, n. 16620  https://www.unijuris.it/node/3101 ]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21488.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: