Corte di Cassazione (2657/2019) - Necessità per i titolari di ipoteca su immobili compresi nel fallimento, non creditori del fallito, di insinuarsi al passivo per far valere il loro diritto di prelazione. Ipotesi di compensazione delle spese.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
30/01/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019, n. 2657 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Carlo De Chiara.

Beni immobili compresi nel fallimento  - Terzi non creditori garantiti da ipoteca – Insinuazione al passivo – Presupposto necessario per far valere la prelazione.

Cassazione - Questione di diritto esaminata – Novità e controvertibilità della decisione – Spese processuali – Compensazione.

I titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 devono avvalersi, ai sensi del novellato art. 52, comma 2, l.fall., del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della l.fall., prescrivendo oggi il nuovo art. 92 l.fall. che l'avviso circa la facoltà di partecipare al concorso sia comunicato non soltanto ai creditori, ma anche "ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito" (Massima ufficiale)

A prescindere dalla soccombenza, è equo compensare tra le parti le spese dell'intero processo, sia di merito che di legittimità, in considerazione della novità e controvertibilità della questione di diritto esaminata dalla Suprema Corte [nello specifico, la stessa Corte ha infatti richiamato una precedente sentenza  di legittimità – Corte di Cassazione 9 febbraio 2016, n. 2540 - che si era espressa in senso difforme rispetto alla decisione assunta in quella circostanza, in quanto, pur dopo l'entrata in vigore della novella di cui al  d.lgs. n. 5 del 2006, quella pronuncia aveva confermato la precedente giurisprudenza che era ferma nel ritenere che il creditore di un terzo garantito da ipoteca su un immobile appartenente alla massima attiva fallimentare, non essendo creditore del fallito, non avesse né il diritto, né l'onere, di insinuare al passivo il suo credito e potesse far valere il suo diritto di prelazione in sede di riparto della somma ricavata dalla vendita di quel bene]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21383.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: