Trib. Roma - Accordi di ristrutturazione - Poteri di controllo del Tribunale e contenuto della relazione del professionista.

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Data di riferimento: 
05/11/2009

Tribunale di Roma, 5 novembre 2009 - Pres. Monsurrò - Est. Di Marzio. Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Accordo strutturato sulla base di un più ampio piano di ristrutturazione - Deposito presso il registro della imprese - Necessità.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Verifica del pagamento dei creditori estranei - Poteri del tribunale di richiedere l'integrazione della documentazione - Sussistenza.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Poteri di verifica del tribunale - Controllo di legalità - Verifica dell'idoneità della documentazione - Necessità.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Relazione del professionista - Contenuto - Veridicità dei dati - Attuabilità del piano.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Poteri di verifica del tribunale - Convenienza dell'accordo - Esclusione - Verifica del contenuto della relazione del professionista - Verifica della coerenza logica delle argomentazioni - Sussistenza.

Qualora l'accordo ex art. 182-bis legge fall. costituisca un elemento essenziale di un più ampio piano di ristrutturazione del gruppo di imprese del quale fa parte la proponente, anche quest'ultimo documento dovrà essere depositato presso il registro delle imprese, specialmente nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione acquisti pienezza di significato solo nell'ambito del più generale piano aziendale. (fb)

Al fine di verificare che l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall. assicuri il pagamento dei creditori estranei, il tribunale ha facoltà di richiedere all'imprenditore la documentazione che consenta di esprimere la valutazione in questione. (fb)

L'autonomia negoziale riconosciuta al debitore e ai creditori nell'ambito delle c.d. soluzioni negoziali della crisi d'impresa, fondate su piani aziendali attuati da accordi oppure oggetto di proposte di concordato, non esclude il persistente dovere del tribunale di svolgere un preliminare controllo di legalità; spetta pertanto a tale giudice di verificare non solo che sia stata depositata tutta la documentazione richiesta dalla legge, ma anche che tale documentazione sia effettivamente idonea allo scopo per il quale è richiesta. (fb)

L'attestazione del professionista in ordine alla attuabilità dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis legge fall. si compone di una attestazione in senso stretto concernente la veridicità dei dati aziendali indicati nel piano di ristrutturazione e di una attestazione in senso lato circa l'attuabilità del piano e dell'accordo con particolare riferimento alla idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. (fb)

Nell'esercitare il controllo di legalità sulla relazione che attesta l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, il giudice deve i) prescindere da ogni considerazione sulla convenienza dell'accordo medesimo o sul merito del piano; ii) valutare se nella relazione siano presenti e rinvenibili gli elementi necessari affinchè la relazione possa assolvere alla funzione ad essa attribuita dalla legge di fornire ai creditori ed ai terzi interessati la conferma della veridicità dei dati aziendali e di sottoporre al loro giudizio utili elementi di valutazione sull'attuabilità dell'accordo; iii) valutare la coerenza e la completezza logico-argomentativa del discorso asseverativo dell'attestatore discorso che dovrà essere immune da vizi logici tali da pregiudicare elementi rilevanti ai fini di cui si è detto. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: