Tribunale di Pordenone – Opponibilità nei confronti del Fallimento dell'avvenuta cessione da parte della società fallita, allorché in bonis, di crediti "futuri" a favore di una banca, come inserita in un contratto di factoring.

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Data di riferimento: 
28/03/2019

Tribunale di Pordenone , 28 marzo 2019 – Giudice Francesco Petrucco Toffolo

Società poi fallita - Cessione di crediti futuri – Crediti conseguenti all'esecuzione di un appalto – Identificazione soggettiva ed oggettiva – Notifica alla committente - Opponibilità da parte della stessa dell'avvenuta cessione – Non diritto  ad alcun pagamento da parte dell'appaltatrice.

La cessione di  crediti “futuri”, inseriti in un contratto quadro di factoring, è opponibile al  Fallimento della cedente poi decotta, allorquando i crediti siano identificati non solo soggettivamente ma anche oggettivamente. In particolare, l’effetto c.d. reale del trasferimento del credito verso il cessionario si verifica nel   momento in cui  il credito sorga ad esistenza in dipendenza della – già espressa – volontà negoziale manifestata con il contratto di cessione già notificato al debitore ceduto (Michele Sellan – Riproduzione riservata) [nello specifico, con riferimento ad un contratto di factoring con cui una società aveva ceduto ad un istituto finanziario ogni e qualsiasi credito che le sarebbe derivato dall’esecuzione di un contratto di appalto stipulato con un Comune, il Tribunale ha ritenuto che, l’avvenuta notificazione all’appaltatrice, poi fallita, della cessione nelle forme prescritte dall’art. 1264 c.c. si doveva considerare, essendo i crediti che ne sarebbero derivati stati identificati sia soggettivamente che oggettivamente in ragione del fatto che il corrispettivo totale per l’esecuzione delle opere era già stato interamente previsto, sufficiente ai fini della sua opponibilità in pregiudizio del Fallimento e ha, in sede di opposizione pertanto revocato il provvedimento monitorio con cui aveva in precedenza riconosciuto alla curatela il pagamento per una fattura emessa relativamente ad un  SAL riferito a detto appalto, in quanto il Fallimento non poteva, a motivo della stipulata cessione, vantare alcuna ragione di credito nei confronti del Comune appaltante]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'Avv. Michele Sellan.  

NOTA DELL’AVV. MICHELE SELLAN.

La ditta ALFA ebbe a stipulare con il Comune di XXX un contratto di appalto.

Successivamente, con specifico contratto di cessione di credito, la appaltatrice ALFA cedeva ad un istituto finanziario le ragioni di credito tutte derivanti dall'esecuzione del succitato contratto; in particolare, venivano ceduti, tra gli altri “Crediti presenti e futuri vantati nei confronti del Comune di XXX a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del contratto […] .

La summenzionata cessione di credito veniva di poi notificata al Comune.

Decotta ALFA, la Curatela otteneva ingiunzione di pagamento per una fattura relativa ad un SAL.

Il Comune proponeva opposizione, sostenendo che ogni pretesa derivante dal predetto contratto d’appalto fosse stata oggetto di cessione di credito e che dunque ALFA non potesse vantare alcuna ragione di credito.

Invero il sopracitato contratto di factoring prevedeva espressamente che ALFA cedesse tutte le ragioni di credito afferenti il contratto di appalto stipulato con il Comune appaltante, e con esse, dunque, anche quelle portate nella fattura monitoriamente azionata.

Considerando che si trattava di prestazioni tutte da svolgersi in conseguenza del succitato contratto di appalto, si sosteneva essere evidente come detti crediti, anche a volersi, al più, generosamente  qualificare quali “futuri”, lo sarebbero stati in maniera atipica, in quanto ancorati a dati oggettivi e certi, vale a dire fatture per il corrispettivo della realizzazione dei lavori afferenti SAL in allora da emettere ma, per l’appunto, inequivocabilmente riferiti a detto contratto di appalto.

In altri termini, il credito era già venuto ad esistenza in epoca anteriore alla stipula della cessione di credito (era, dunque, già  certo) ed altresì il suo ammontare era ritraibile per mera operazione aritmetica di sottrazione, dall’ammontare complessivo dell’appalto, delle fatture relative ai precedenti SAL (era, quindi, già liquido), e solo (ancora) inesigibile, essendo correlato alle prestazioni di un SAL ancora non emesso.

La cessione di credito è stata unica, avendo ad oggetto ogni e qualsiasi prestazione derivante dal contratto d’appalto, anche successiva alla fattura monitoriamente azionata.

Si sosteneva pertanto come il credito ceduto fosse stato perfettamente identificato nel titolo e nel contenuto, afferendo ad un unico, attuale e definito “rapporto base”, ovvero il contratto di appalto; di talché, in tale frangente, l’avvenuta notifica della cessione nelle forme prescritte dall’art. 1264 c.c. si dimostrava sufficiente ai fini della sua opponibilità (recte: efficacia) in pregiudizio del Fallimento.

Il Giudicante, seguendo un proprio percorso argomentativo, faceva proprie le tesi di parte opponente e revocava il provvedimento monitorio.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: