Tribunale di Verona – Necessaria sospensione delle procedure esecutive individuali che siano state avviate anteriormente alla presentazione da parte del debitore di una domanda di concordato preventivo, anche "in bianco".

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Data di riferimento: 
15/04/2019

Tribunale di Verona, Sez. II, 15 aprile 2019 – Giudice unico Luigi Pagliuca

Debitore – Proposizione di una domanda di concordato preventivo – Procedure esecutive individuali avviate nei suoi confronti – Nacessaria sospensione fino al momento dell'omologa – Effetti di un'eventuale non conclusione della procedura.

Concordato preventivo – Procedure esecutive individuali pendenti – Necessaria sospensione – Omologazione - Prosecuzione della sospensione – Esclusione – Dichiarazione di improcedibilità – Eventuale revoca del concordato – Irrilevanza.

Per conseguire la finalità sottesa al disposto dell'art.168 L.F., vale a dire che il patrimonio del debitore che abbia proposto una domanda di concordato preventivo, anche in bianco, sia protetto, sin dalla sua presentazione, dalle aggressioni dei creditori, non è necessario che le procedure già instaurate a quel momento vengano definitamente e immediatamente interrotte per effetto della declaratoria della loro improcedibilità o estinzione, essendo sufficiente allo scopo la mera sospensione delle stesse, stante che per effetto di questa sola i creditori che quelle procedure individuali abbiano avviato non potranno, a pena di nullità dei relativi atti, dare loro ulteriore impulso; che la procedura concordataria non risulterà in nessun modo preclusa, posto che i beni sottoposti ad esecuzione ben potranno essere compresi nell'attivo concordatario e che, una volta intervenuta l'omologa, ben potranno essere alienati dalla società in concordato, con cancellazione dei gravami disposta dal giudice delegato ai sensi dell'art. 182, quinto comma, L.F. Diversamente, nel caso in cui per qualsiasi ragione (non ammissione, revoca, esito negativo del voto, mancata omologa, rinuncia) la procedura di concordato non dovesse concludersi positivamente, venendo meno la causa di sospensione della procedura esecutiva individuale, i creditori potranno immediatamente riassumerla e proseguirla, ottenendo la soddisfazione coattiva del loro credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può condividersi la tesi secondo la quale la procedura esecutiva individuale, che sia stata promossa nei confronti del debitore prima che questi proponesse una domanda di concordato preventivo, debba rimanere sospesa anche dopo l'omologa dello stesso (e non viceversa dichiarata improcedibile come deve a quel momento accadere, essendo stata la pretesa creditoria, per la quale era stata avviata la procedura esecutiva, sostituita da una nuova obbligazione), e ciò in ragione della mera eventualità che il concordato possa, a seguito di grave inadempimento, essere risolto ai sensi dell'art. 186 L.F.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista in senso conforme: Tribunale di Siracusa 26 luglio 2013 https://www.unijuris.it/node/2118; ma in senso difforme: Tribunale di Reggio Emilia 06 febbraio 2013  https://www.unijuris.it/node/1776  e Tribunale di Aosta 27 settembre 2013 https://www.unijuris.it/node/2102]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21598.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: