Corte di Cassazione (12057/2019) – Non è nulla, se la parte interessata non abbia proposto istanza di ricusazione, la sentenza di fallimento anche se uno dei componenti il collegio giudicante aveva un obbligo di astensione.

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Data di riferimento: 
08/05/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ. , 08 maggio 2019, n. 12057 – Pres. Antonio Didone, Rel. Guido Federico.

Dichiarazione di fallimento – Giudice delegato che ha autorizzato il ricorso – Partecipazione alla camera di consiglio – Incompatibilità –  Mancata astensione – Nullità della sentenza – Esclusione – Onere della parte interessata di proporre istanza di ricusazione.

Dichiarazione di fallimento – Giudice delegato che ha autorizzato il ricorso – Partecipazione alla camera di consiglio – Dovere di astensione -   Incertezza se il giudice adempia o meno a tale obbligo – Irrilevanza - Istanza di ricusazione – Parte interessata – Onere comunque di formularla.

In applicazione della L. Fall., art. 25, comma 2, il giudice che abbia autorizzato il ricorso per la dichiarazione di fallimento non può, in quanto incompatibile, prendere parte alla decisione del ricorso suddetto ed ha un obbligo di astensione, la cui violazione però, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, ove non seguita dall’istanza di ricusazione della parte interessata ex art. 52 c.p.c., non comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 158 c.p.c.. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che la composizione dei collegi deve ritenersi nota o conoscibile alle parti, in forza di quanto dispone l’art. 113 disp. att. c.p.c., prima della camera di consiglio, la permanente incertezza in merito alla circostanza se il giudice delegato che abbia autorizzato il ricorso per la dichiarazione di fallimento, adempia o meno all’obbligo di astensione, di cui alla L. Fall., art. 25, comma 2 , non implica che la parte interessata non sia tenuta ad adempiere ai sensi dell'art. 52 c.p.c. all’onere di formulare istanza di ricusazione dello stesso, indipendentemente dall'avvenuta violazione del divieto di cui alla norma fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/21710

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2017, n. 12066  https://www.unijuris.it/node/3565]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: