Corte di Cassazione (14713/2019) – Fallimento o liquidazione coatta amministrativa conseguenti ad un concordato in bianco rinunciato: presupposti di prededucibilità ex art. 161, settimo comma, L.F., dei crediti di terzi sorti in quella sede.

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Data di riferimento: 
29/05/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 maggio 2019, n. 14713 -  Pres. Antonio Didone,  Rel  Francesco Terrusi.

Concordato in bianco – Presentazione della domanda - Atti legalmente compiuti dall'imprenditore  - Successiva  rinuncia al concordato – Fallimento o  liquidazione coatta amministrativa – Consecuzione  – Stato passivo – Crediti dei terzi sorti in sede di procedura minore - Prededucibilità – Presupposto - Mancanza di discontinuità dell'insolvenza.

Fase di preconcordato – Ricorrente -  Atti di gestione dell'impresa – Compimento – Legittimità – Finalità di conservazione del patrimonio - Presupposto necessario.

Fase di preconcordato – Ricorrente -  Atti di gestione dell'impresa – Compimento – Legittimità – Atti di ordinaria o straordinaria amministrazione – Distinzione necessaria – Criterio desumibile dall'art. 167 L.F. - Idoneità a meno a incidere sul patrimonio del debitore.

Concordato in bianco – Presentazione della domanda - Atti di gestione dell'impresa –  Carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione – Interesse della massa e non dell'imprenditore – Metro di valutazione.

Fase di preconcordato – Ricorrente -  Atti di gestione dell'impresa – Compimento – Legittimità – Valutazione – Proposta che si intende presentare – Almeno parziale discovery – Presupposto richiesto.

I crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco, sono in astratto prededucibili, per espressa disposizione di legge, nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, anche ove vi sia stata rinuncia al concordato, poichè il requisito della consecuzione tra le procedure dipende dalla mancanza di discontinuità dell'insolvenza. (Principio di diritto)

Nella fase di preconcordato, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 7, è consentito al ricorrente di compiere atti di gestione dell'impresa, senza necessità di autorizzazione del tribunale, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio. (Principio di diritto)

La nozione di atti legalmente compiuti, di cui alla L. Fall., art. 161, comma 7, è legata innanzi tutto al significato della distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, la quale va intesa secondo la L. Fall., art. 167; sicchè resta incentrata sul requisito della idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, perché in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti. (Principio di diritto)

Anche dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell'atto deve essere compiuta con riferimento all'interesse della massa dei creditori, e non dell'imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio dell'impresa possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nel contesto procedimentale attivato dalla domanda suddetta, laddove gli stessi finiscano con l'investire gli interessi del ceto creditorio mediante l'assunzione di ulteriori debiti o la sottrazione di beni alla disponibilità della massa. (Principio di diritto)

La necessità di valutare l'atto in coerenza con la situazione nella quale è posto in essere impone al debitore, che intenda presentare una domanda di concordato "con riserva", l'onere di fornire informazioni sul tipo di proposta (o anche sul contenuto del piano) idonee a discernere verso quale forma di concordato egli abbia inteso indirizzarsi, per modo da confrontare rispetto a essa la valutazione degli atti consentiti; sicchè in difetto l'atto, che si riveli idoneo a incidere negativamente sul patrimonio, deve essere considerato, ai fini dell'art. 161, comma 7, come di amministrazione straordinaria. (Principio di diritto)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/21851/Tutte

[con riferimento a quest'ultimo principio, la Corte ha sottolinato che lo stesso risulta avallato, sul piano esegetico, dalla scelta che traspare dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza. Anche nel Codice i crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore, dal momento del deposito della domanda sino al decreto di apertura della procedura, sono prededucibili, lì ai sensi dell'art. 46, comma 4. Ma giustappunto l'art. 46, quanto agli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo, prevede infatti, tra l'altro, che la domanda di autorizzazione al compimento di atti urgenti contenga "idonee informazioni sul contenuto del piano" - e solo dopo ripete la regola che "i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili"] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: