Tribunale di Teramo – Modificazione o sostituzione da parte del curatore del piano di riparto parziale già comunicato ai creditori. Riapertura dei termini dalla nuova informativa per proporre reclamo ex art. 36 L.F. al G.D.

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Data di riferimento: 
23/05/2019

Tribunale di Teramo, 23 maggio 2019 - Pres. Angela Di Girolamo, Est. Alessandro Chiauzzi, Giud. Eloisa, Angela Imbesi.

Fallimento – Ripartizione dell'attivo – Curatore – Presentazione di un progetto parziale - G.D.  - Ordine di deposito e disposizione di notifica ai creditori – Ricezione da parte di questi – Decorrenza del termine per proporre reclami - Curatore – Termine non ancora scaduto - Modifica o sostituzione del piano causa errori – Ammissibilità – Nuova comunicazione ai creditori – Riapertura del termine per i reclami.

Si deve ritenere che il curatore, laddove si avveda (se del caso anche su segnalazione di uno dei creditori) di un errore commesso in sede di redazione ex art. 110 L.F. di un piano di reparto parziale delle somme disponibili, in riferimento al quale non siano ancora spirati i termini per proporre reclamo  al giudice delegato ai sensi dell'art. 36 L.F., possa apportarvi modifiche o possa [come nello specifico avvenuto] redigere un nuovo progetto in sostituzione di quello precedente, in quanto per i creditori che ritengano di non condividerlo si riaprono comunque i termini per proporre un eventuale reclamo, che decorreranno in tal caso dalla nuova comunicazione come disposta dal giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21805.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: