Tribunale di Vicenza – Inammissibilità di un piano concordatario che risulti di fatto elusivo dell'obbligo dello svolgimento di procedure competitive. Irrilevanza del voto comunque favorevole dei creditori.

Tribunale Ordinario di Vicenza, Sez. Fall., 11 luglio 2019 (data della decisione) – Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Giulio Borella, Giud. Luca E. Ricci.
Piano di concordato preventivo – Affitto d'azienda – Durata – Chiusura della procedura - Previsione di successiva cessione - Collegio giudicante – Procedure competitive - Impossibilità di disporne lo svolgimento – Inammissibilità del concordato.
Concordato preventivo – Proponente - Condotte decettive poste in essere prima o dopo l'avvio della procedura – Fatti comportanti impedimento dell'omologa - Voto comunque favorevole da parte dei creditori – Irrilevanza.
E'onere di chi adisce la procedura concordataria confezionare il piano in modo da mettere in condizione il collegio giudicante, laddove sia prevista la cessione dell'azienda di proprietà dello stesso, di costruire procedure competitive credibili e trasparenti, non risultando, dopo le riforma del 2015, più ammissibile la proposizione di concordati c.d. chiusi [nello specifico, il tribunale ha, pertanto, giudicato inammissibile ex art. 162, secondo comma, L.F., un piano che risultava basato sulla prosecuzione, fino alla chiusura della procedura concordataria, del contratto d'affitto dell'azienda del debitore, come già in precedenza stipulato, senza che fosse però, nel suo contesto, in alcun modo esplicitato che sorte quell'azienda avrebbe avuto a chiusura intervenuta, dato che si poteva, ad avviso del collegio, presumere che lo scopo sotteso a quel piano risultasse verosimilmente essere quello di ottenere che il proponente, una volta ritornato in bonis, potesse, senza dover precedentemente sottostare, nel rispetto del disposto dell'art. 163 bis L.F., ad alcuna procedura competitiva, liberamente cedere quell'azienda, a sua discrezione, o direttamente alla stessa affittuaria o ad altra società che la controllava, dato che proprio quest'ultima, secondo quanto previsto dal piano, si era offerta di mettere a disposizione della debitrice, qualora il concordato fosse stato approvato e omologato, finanza esterna in misura di molto superiore al valore stesso di quell'azienda, con ogni probabilità proprio in vista del conseguimento, senza dover partecipare ad alcuna gara tra soggetti interessati all'acquisto, di quel risultato finale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E'oramai pacifico che perfino il voto favorevole dei creditori sulla proposta concordataria è inidoneo a vincere l'impedimento all'omologa, costituito dalle eventuali condotte decettive poste in essere dal debitore in corso di procedura, o anche prima di questa, se già pianificate o programmate per produrre i loro effetti in occasione o in funzione della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Tribunale%20di%20Vicenza.pdf
[con riferimento alla seconda massima cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2018, n. 15695 https://www.unijuris.it/node/4168 e 26 giugno 2014, n. 14552 https://www.unijuris.it/node/2318]