Tribunale di Padova – Possibilità per il curatore, ex art. 72 bis L.F., di sciogliersi dal preliminare di vendita di immobile ad uso abitativo, pur trascritto, laddove non ancora edificato od ultimato.

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Data di riferimento: 
30/05/2019

Tribunale Civile di  Padova,  30 maggio 2019 – Giud. Guido Marzella.

Immobile ad uso abitativo - Preliminare di vendita già trascritto – Successivo fallimento della promittente venditrice – Immobile non ancora edificato o in corso di costruzione – Curatore – Istanza di scioglimento ex art. 72 bis L.F. dal contratto in corso – Ammissibilità – Situazione particolare non contemplata dall'art. 72, ottavo comma, L.F.

Per stabilire come conciliare il disposto dell'art. 72, ottavo comma, L.F. con quello ex art. 72 bis L.F., stante che entrambe le disposizioni fanno in particolare riferimeno ai preliminari di vendita, trascritti ai sensi dell'art.2645 bis c.c., di immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente,  e stante che la prima di quelle norme preclude in quel caso, in difformità da quanto stabilito in generale dal primo comma, al curatore la possibilità di sciogliersi da detti contratti laddove non eseguiti o non completamente eseguiti, mentre la seconda rende evidente il permanere in capo alla procedura della facoltà di sciogliersi dai contratti in questione purché non sia gia sopravvenuta l'escussione, da parte dell'acquirente, della fideiussione volta a garantirgli il diritto alla restituzione di quanto già versato al costruttore, occorre chiarire cosa debba intendersi con la dizione "contratti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122", cui si richiama l'art. 72 bis, ciò in quanto, alla luce del tenore dell'art. 1 della medesima fonte normativa, si deve ritenere che lo stesso abbia un campo di applicazione più ristretto rispetto a quello ex art. 72, ottavo comma, dal momento che non fa riferimento indistintamente a tutti i preliminari di vendita di quel tipo, ma solo a quelli che hanno ad oggetto immobili ancora da edificare, ovvero in corso di costruzione e tali da non poter ottenere il rilascio del certificato di agibilità [nello specifico, dal momento che la fattispecie concreta ricadeva in questa particolare seconda ipotesi, il tribunale ha riconosciuto il diritto del curatore di sciogliersi dal preliminare di vendita come stipulato, in qualità di promittente venditrice, dalla società poi fallita, ed ha, di conseguenza, essendosi al momento della domanda il curatore già avvalso di quella facoltà, rigettato la richiesta dei promissari acquirenti di stipula, in forza del disposto dell'art. 67 terzo comma, lettera c) L.F., del contratto definitivo] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21904.pdf

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