Corte di Cassazione (5570/2018) – Sufficienza, ai fini della ammissibilità del ricorso di opposizione allo stato passivo, del mero richiamo ai documenti già presentati in sede di domanda di ammissione

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Data di riferimento: 
08/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 marzo 2018, n. 5570 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Magda Cristiano.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Documenti allegati all'atto introduttivo – Sufficienza del loro mero richiamo – Necessità della loro nuova produzione – Esclusione.

 L'art. 99, 2°comma, n. 4) L.F.,  a norma del quale il ricorso in opposizione allo stato passivo deve contenere, a pena di decadenza, " l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti", non comporta l'onere per l'opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che i documenti in questione siano fra quelli indicati nell'atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione [nello specifico, la Corte ha, pertanto, accolto il ricorso di una banca per avere questa fatto espresso riferimento nell'atto di opposizione, avverso  il decreto che la aveva esclusa dallo stato passivo, con riferimento ad un credito dalla stessa vantato a titolo di rimborso di un finanziamento erogato alla società fallita, al contratto ed alla nota di trascrizione dell'ipoteca allegati al ricorso ex art. 93 L.F., mostrando in tal modo di volersene avvalere]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22114.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2017, n. 12548 https://www.unijuris.it/node/3433]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: