Corte di Cassazione (11365/2018) – Fallimento: gli atti anteriormente compiuti, non incompatibili con la procedura, quale il vincolo di indisponibilità dei beni derivante dal pignoramento, restano salvi in favore della massa.

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Data di riferimento: 
10/05/2018

Corte di Cassazione, Sez.VI – Prima civile, 10 maggio 2018, n. 11365 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.

Preliminare di vendita immobiliare - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c – Precedente trascrizione del pignoramento sull'immobile – Dichiarazione di fallimento del promittente venditore  - Trascrizione temporalmente successiva alle altre  - Persistenza del vincolo di indisponibilità  - Effetto conseguente - Curatore -  Facoltà di scelta ex art. 72 L.F. - Non prevalenza del diritto del promissario acquirente.

Il curatore del fallimento del promittente venditore può esercitare la facoltà di scelta ex art. 72 l.fall. allorché, pur essendo stata la sentenza di fallimento trascritta dopo la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., quest'ultima sia stata preceduta dalla trascrizione del pignoramento sull'immobile, in quanto le azioni esecutive individuali pendenti al momento della sentenza dichiarativa di fallimento sono assorbite dalla procedura concorsuale, ma gli effetti anche sostanziali degli atti già compiuti che non siano incompatibili con il sistema dell'esecuzione fallimentare, tra i quali anche il vincolo d'indisponibilità dei beni derivante dal pignoramento, restano salvi in favore della massa dei creditori. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22198.pdf

[si sottolinea al riguardo che, stante il disposto dell'art. 72, ottavo comma, L.F.,  la facoltà di scelta tra subentro e scioglimento riconosciuta al curatore, come prevista dal primo comma di quella norma, può trovare applicazione a condizione che il contratto preliminare di vendita, come prioritariamente trascritto, non abbia ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti o affini entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: