Corte di Cassazione (7555/2018) – Notificazione dell'istanza di fallimento di una persona giuridica al suo liquidatore, che abbia residenza e domicilio eletto per la carica all'interno dello stesso comune: possibile scelta alternativa.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 marzo 2018, n. 7555 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Persona giuridica in liquidazione – Istanza di fallimento – Notificazione al liquidatore – Residenza o domicilio eletto siti nello stesso comune – Indirizzi entambi validi.

In tema di notificazione alle persone giuridiche, qualora la residenzae il domicilio della persona che rappresenta l'ente si trovino nello stesso comune, non opera il criterio preferenziale secondo l'ordine tassativo dei luoghi previsto dall'art. 139, commi 1 e 6, c.p.c., sicché, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., la notificazione dell'istanza di fallimento al liquidatore di s.r.l. può essere validamente effettuata anche presso il domicilio eletto per la carica all'interno del comune di residenza, essendo il liquidatore tenuto ex art. 2383, comma 4, c.c., quale organo della società in liquidazione, ad indicare il domicilio nel registro delle imprese. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22170.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: