Corte di Cassazione (9929/2018) – Opponibilità alla massa dei creditori di una ricognizione di debito anteriore alla dichiarazione di fallimento. Modalità a disposizione del curatore per muovere contestazioni al riguardo.

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Data di riferimento: 
20/04/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018, n. 9929 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe Fichera.

Fallimento - Sede di opposizione allo stato passivo – Curatore – Proposizione di impugnazione incidentale – Inammissibilità.

Fallimento - Creditore - Opposizione allo stato passivo – Giudizio a cognizione piena - Divieto dello ius novorum – Esclusione - Curatore – Eccezioni in precedenza non sollevate – Proponibilità.

Fallimento – Creditore – Stato passivo – Ammissione - Mancato riconoscimento di un privilegio - Opposizione – Curatore – Esistenza stessa del credito - Mancata contestazione – Giudice – Riesame dei fatti ed esclusione d'ufficio del credito – Inammissibilità – Giudicato endofallimentare già in precedenza formatosi.

Fallimento – Insinuazione al passivo – Credito oggetto di precedente ricognizione da parte del fallito – Curatore - Mancata contestazione - Prova da considerarsi valida.

L'opposizione allo stato passivo del fallimento, come disciplinata dall' art. 99 L.F., ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato [che, nello specifico, aveva ammesso al passivo solo parzialmente la somma vantata dal creditore istante], non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione, l'impugnazione o la revocazione, restando quindi esclusa un'impugnazione incidentale, sia essa tardiva o tempestiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione da parte della stessa di eccezioni in precedenza non sottoposte all'esame del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ove il creditore, ammesso al passivo in collocazione chirografaria, abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento del privilegio richiesto, senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il curatore si sia costituito ed abbia contestato l'ammissibilità stessa del credito, il giudice dell'opposizione non può, ex officio, prendere nuovamente in considerazione la questione relativa all'ammissione del credito ed escluderlo dallo stato passivo in base ad una rivalutazione dei fatti già oggetto di quel provvedimento, in quanto anche nel giudizio di verificazione dello stato passivo è pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare ex art. 96 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova, il cui onere grava sul curatore fallimentare, della sua inesistenza o invalidità (Massima ufficiale) [ nello specifico, alla luce dei principi di cui alle precedenti massime, la Corte ha escluso che, ove il giudice delegato in sede di verifica dei crediti abbia ammesso, sia pure parzialmente, taluni crediti vantati dal ricorrente, sulla base di determinati fatti storici posti a fondamento della domanda, è onere del curatore, il quale intenda contestare detti fatti, impugnare lo stato passivo nei termini di rito, al fine di impedire che si formi il giudicato endofallimentare, o, in alternativa, comunque proporre, senza limitazioni di sorta, nuove difese ed eccezioni per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22169.pdf

 

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. IV, 30 novembre 2016, n. 24489https://www.unijuris.it/node/3973 ; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19003 https://www.unijuris.it/node/3670 e Cassazione civile, sez. I , 04 giugno 2012, n. 8929 https://www.unijuris.it/node/1447]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: