Corte di Cassazione (15958/2018) – Problematiche inerenti la competenza a decidere una causa conseguente alla stipula da parte del soggetto poi fallito di un contratto di leasing, se da ascriversi al tribunale ordinario o a quello fallimentare.

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Data di riferimento: 
18/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 18 giugno 2018, n. 15958 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Francesco Terrusi.

Sentenza che decida esclusivamente sulla competenza – Impugnazione - Istanza di regolamento di competenza – Ricorso necessario - Giudice - Esame anche di questioni strumentali alla pronuncia – Irrilevanza.

Pattuizione di un foro esclusivo – Contratto che contiene una tale clausola – Competenza territoriale necessaria – Non operatività  di fori alternativi pur previsti dalla legge.

Contratto di leasing finanziario – Risoluzione anteriore al fallimento - Azione restitutoria – Competenza del tribunale ordinario – Ipotesi di contratto ancora pendente – Curatore – Dichiarazione di scioglimento - Effetto ex tunc – Irrilevanza – Fondamento - Attrazione al foro fallimentare.

Qualunque sentenza che decida esclusivamente sulla competenza - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza né tale caratteristica viene meno se il giudice esamini anche questioni pregiudiziali di rito o preliminari merito, purché l'estensione sia strumentale alla pronunzia sulla questione di competenza. La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione. E' attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine". (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22218.pdf

[con riferimento all'ultima massima cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 febbraio 2016, n. 2538  https://www.unijuris.it/node/3006  e 07 settembre 2017, n. 20890  https://www.unijuris.it/node/3641

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: