Corte di Cassazione (12973/2018) – Poteri ufficiosi del g.d. in sede di formazione dello stato passivo e del tribunale in sede di opposizione e limiti di rilevanza del principio di non contestazione. Spese processuali.

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Data di riferimento: 
24/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 maggio 2018, n. 12973 - Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Massimo Falabella.

Giudice -  Questione rilevabile d'ufficio – Omessa segnalazione alle parti -  Limiti di rilevanza - Nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa – Conseguenza possibile - Condizione necessaria.

Fallimento – Stato passivo – Creditore -  Istanza di insinuazione -   G. D. e Tribunale – Verificazione dei fatti e delle prove -  Competenza ufficiosa illimitata – Principio di non contestazione – Mera tecnica di semplificazione della prova – Automatica ammissione del credito – Esclusione.

Fallimento -  Stato passivo – Opposizione – Rigetto – Domanda incidentale della curatela -  Contestuale dichiarazione di inammissibilità -  Tribunale – Condanna alle spese dell' opponente – Ammissibilità – Compensazione delle stesse – Decisione discrezionale – Sindacato di legittimità - Limiti.

L'omessa segnalazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione rilevabile d'ufficio, che sia stata posta a fondamento della decisione, determina la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa solo se la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio sulla predetta eccezione fosse stato tempestivamente  attivato.

In tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove. (Massima ufficiale)

In sede di procedimento ex art. 98 L.F., la soccombenza reciproca dei contendenti, derivante dal fatto che il Tribunale, oltre a rigettare l'opposizione allo stato passivo proposta da una creditrice, ha dichiarato inammissibile una domanda incidentale della curatela, non rende illegittima la statuizione, come disposta  nel decreto impugnato, di condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ciò in quanto esula dai limiti del sindacato di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di  concorso di altri giusti motivi, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite,  competendo alla Cassazione solo il controllo che dette spese non siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22221.pdf

[con riferimento alla prima massima,  cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 08 agosto 2017 n. 19734 https://www.unijuris.it/node/3608]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: