Corte di Cassazione (9016/2018) – Fallimento di una delle parti del processo: dichiarazione del giudice della sua automatica interruzione e decorrenza, da tale momento, del termine per la riassunzione.

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Data di riferimento: 
11/04/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2018, n. 9016 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Giudizio in corso – Fallimento  – Interruzione del processo –  Iniziativa della parte colpita dall'evento  - Presupposto necessario – Esclusione – Interruzione automatica – Dichiarazione da parte del giudice -  Stato di quiescenza del processo. 

Fallimento - Giudizio in corso – Interruzione automatica – Dichiarazione da parte del giudice - Stato di quiescenza del processo – Decorrenza del termine per la riassunzione – Parte non fallita - Conoscenza legale dell'evento – Presupposto necessario.

L'art. 43, terzo comma, L.F., deve essere interpretato ritenendo che, una volta intervenuto il fallimento, l'interruzione del processo di cui il fallito è parte, non è soggetta all'ordinario regime dettato in materia dall'art. 300 c.p.c., in quanto in tale ipotesi  la stessa è sottratta alla discrezionalità della parte colpita dall'evento ma è viceversa automatica, onde deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto in qualunque modo a conoscenza dell'evento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La parte non fallita è tenuta alla riassunzione del processo, pena la sua estinzione, nel termine previsto dall'art. 305 c.p.c. nei confronti del curatore solo laddove la stessa abbia avuto conoscenza in forma legale dell'evento ed il processo si trovi in una situazione di quiescenza per effetto della formale necessaria constatazione da parte del giudice istruttore dell'avvenuta interruzione automatica della lite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22161

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