Corte di Cassazione (12852/2018) - Applicazione del rito ordinario e non di quello previsto dall’art. 447 bis c.p.c., alle azioni revocatorie fallimentari seppure abbiano ad oggetto pagamenti di canoni di locazione.

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Data di riferimento: 
23/05/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2018, n. 12852 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Carattere autonomo -   Applicazione del rito ordinario – Rito speciale ex art. 447 bis c.p.c. previsto per il rapporto sottostante – Irrilevanza.

In tema di revocatoria fallimentare, poiché l'azione ha carattere autonomo, il rito applicabile è quello proprio della specifica disciplina per essa prevista, essendo irrilevante quello previsto per il rapporto sottostante (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte di Cassazione ha riconosciuto che, pur avendo la revocatoria fallimentare ad oggetto dei pagamentì eseguiti dalla società poi fallita, per il tramite di una delegazione di pagamento e quindi in modo anomalo, di canoni di locazione arretrati, doveva giustamente aapplicarsi, come fatto dalla Corte territoriale, il rito ordinario stante l' impossibilità di applicare il disposto dell' art. 447- bis c.p.c., riguardante le controversie in materia di locazione, vale a dire le liti che abbiano a oggetto direttamente questioni attinenti a detta materia e che comportino l'applicazione della disciplina di quel tipo di contratto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22176.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: