Corte di Cassazione (7974/2018) – Fallimento: soddisfazione in prededuzione dei crediti sorti a seguito delle prestazioni rese per la redazione della domanda di concordato preventivo. Modalità di quantificazione del dovuto.

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Data di riferimento: 
30/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 2018, n. 7974 – Pres. Antonio Didone, Rel.  Alberto Pazzi.

Fallimento – Precedente procedura – Redazione della domanda  di concordato preventivo e relativa assistenza - Credito professionale – Soddisfazione in preduzione.

Fallimento -  Attività professionale – Crediti conseguenti - Riconoscimento della prededuzione – Funzionalità della prestazione -  Vantaggio arrecato alla massa dei creditori – Presupposto necessario – Verifica demandata al giudice del merito – Valutazione da compiersi  mediante giudizio ex ante – Evoluzione fallimentare – Irrilevanza.

Concordato preventivo – Professionista -  Mancato completamento della prestazione concordata - Compenso spettante – Criterio di corrispettività – Applicazione -   Commisurazione basata sull'attività effettivamente svolta – Erogazione di tutto il corrispettivo pattuito – Esclusione – Nullità della clausola contrattuale che la prevede a prescindere.

Concordato preventivo – Introduzione  - Professionista – Prestazioni strettamente connesse e complementari – Svolgimento al di fuori di quella procedura – Misura del compenso – Tariffa prevista per le prestazioni stragiudiziali – Applicazione – Esclusione.

I crediti professionali sorti a seguito delle prestazioni rese in favore dell'imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell' art. 111, comma 2 , L.F. poiché questa norma individua un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un' eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la preducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La verifica del nesso di funzionalità/strumentalità, richiesto per il riconoscimento della prededuzione, deve essere compiuta dal giudice del merito  controllando se l' attività professionale prestata possa essere ricondotta, in ragione del vantaggio arrecato alla massa dei creditori, nell' alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti, non potendo l' evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sé sola e pena la frustrazione dell'obiettivo sotteso al disposto dell'art.111, comma 2, L.F., escludere il ricorso a detto istituto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo, in caso di mancato completamento della prestazione avente ad oggetto l'assistenza resa da un legale nella procedura, in virtù della correlazione tra pattuizione negoziale e corrispettivo di cui all'art. 2233, comma 2, c.c., e tenuto conto della causa concreta di detta pattuizione, il credito del professionista deve essere determinato sulla base di un criterio di corrispettività, ovvero valutando la reale consistenza della prestazione compiuta, attesa la nullità parziale della clausola che preveda l'insindacabilità della quantificazione (c.d. compenso a forfait). (Massima ufficiale) [la Corte ha precisato che ciò che risultava nel caso specifico affetta da nullità  exart. 1325 c.c. non risultava essere l'entità della quantificazione del compenso compiuta dalle parti, ma la pattuizione di insindacabilità della quantificazione a prescindere dalla consistenza della prestazione resa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Tutte le prestazioni strettamente connesse e complementari all'introduzione e allo svolgimento  di una procedura di concordato preventivo, anche se svolte al di fuori della stessa, non danno luogo al riconoscimento del compenso previsto per le prestazioni stragiudiziali, risultando quest’ultimo applicabile soltanto quando, per la natura della procedura e la specificità dell' attività, le predette attività non trovino adeguato corrispettivo nella tariffa relativa alle prestazioni giudiziali [nello specifico, la Corte ha precisato che questo assunto, seppur espresso con riferimento a tariffe professionali non più in vigore, poteva attagliarsi anche alla tariffa professionale ex D.M. 55/2014, dato che il collegio del merito aveva implicitamente escluso che l'attività stragiudiziale svolta dal professionista prima o in concomitanza con l'attività giudiziale non risultava avere, come richiesto dall'art. 20, un'autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22187.pdf

[con riferimento alla prima masssima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 5098, 5 marzo 2014 https://www.unijuris.it/node/2261  e Corte di Cassazione 30 gennaio 2015, n. 1765 https://www.unijuris.it/node/2530 ; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 gennaio 2017, n. 280  https://www.unijuris.it/node/3175 , Cassazione civile Sez. IV, 4 novembre 2015, n. 22450     https://www.unijuris.it/node/4451  e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018, n. 1182https://www.unijuris.it/node/3909 ; con riferimento alla quarta e ultima massima: Cassazione civile, sez. I, 19 Ottobre 2017, n. 24682  https://www.unijuris.it/node/3717 ].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: