Tribunale di Verona – Fallimento che faccia seguito senza soluzione di continuità ad un concordato preventivo: inaccoglibilità di una domanda di restituzione basata su prova documentale formata nel corso della procedura minore.

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Data di riferimento: 
17/06/2019

Tribunale di Verona, Sez. II civ., 17 giugno 2019 – Pres. Rel. Monica Attanasio, Giud. Pier Paolo Lanni e Luigi Pagliuca.

Fallimento – Domanda di restituzione – Beni consegnati al fallito - Contratto con patto di riservato dominio – Effettiva avvenuta pattuizione di detta clausola – Prova  - Documenti formati nel corso del precedente concordato preventivo – Inopponibilità di tali atti alla procedura fallimentare.

Nel caso che alla procedura di concordato preventivo faccia seguito, senza soluzione di continuità, la dichiarazione di fallimento, le formalità  poste in essere in pendenza della prima procedura risultano inopponibili alla procedura fallimentare ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 169 L.F. [nello specifico, il tribunale ha ritenuto che i documenti dai quali poteva dedursi che il contratto avente ad oggetto il trasferimento di alcuni beni nella disponibilità del fallito contenesse effettivamente una clausola di riservato dominio, in virtù della quale era stata formulata dal venditore la domanda di restituzione ex art. 103 L.F., fossero stati formati in costanza di concordato e risultassero pertanto inopponibili alla procedura ed ha, pertanto, rigettato l'opposizione proposta dal venditore cui il giudice delegato aveva negato, in sede diaccertamento del passivo, la restituzione di quei beni per assenza di prova dell'avvenuta stipula, anteriormente alla data di presentazione della domanda di concordato, di quella pattuzione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22269.pdf

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: