Corte di Cassazione (7347/2001) – Istituto bancario posto in l.c.a. che ancora in bonis aveva proposto appello avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di un suo creditore: non improcedibilità del gravame.

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Data di riferimento: 
30/05/2001

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 maggio 2001, n. 7347 – Pres. Vincenzo Baldassarre, Rel. Walter Celentano.

Istituto Bancario – Giudizio di primo grado – Accoglimento della domanda avanzata da un creditore – Gravame – Sottoposizione della banca a l.c.a. - Commissari liquidatori – Prosecuzione del giudizio - Improcedibilità dello stesso – Esclusione.

Nel caso di domanda inerente a credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il principio secondo il quale non si verifica improseguibilità della domanda medesima quando, prima dell'instaurarsi di detta procedura, sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato (art. 95 terzo comma della legge fallimentare, reso applicabile dal successivo art. 201), opera anche nei confronti degli istituti bancari assoggettati alla detta procedura concorsuale, giusto disposto degli artt. 83, comma secondo, del D.Lgs. n. 385 del 1993 (nella specie, la liquidazione coatta era intervenuta dopo la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata dal creditore dell'istituto bancario ancora "in bonis", e, nel giudizio di appello, si era costituito il commissario liquidatore facendo proprio il gravame proposto dalla banca soccombente in primo grado: la sentenza del giudice di appello dichiarativa dell'improcedibilità del gravame - perché assertivamente confliggente con la "regula iuris" di cui al combinato disposto degli artt. 52 ult. parte e 201 comma primo della legge fallimentare - è stata cassata dalla S.C. che ha, così, espresso il principio di diritto di cui in massima). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22234.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]