Corte d'Appello di Venezia – Concordato preventivo e ammissibilità della presentazione di proposte concorrenti: valutazione da farsi prendendo a riferimento la percentuale iniziale di soddisfazione assicurata ai chirografari.

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Data di riferimento: 
13/09/2019

Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 13 settembre 2019 – Pres. Caterina Passarelli, Cons. Rel. Federico Bressan, Cons. Rita Rigoni.

Concordato preventivo, liquidatorio o con continuità – Presentazione di proposte concorrenti – Ammissibilità - Presupposto necessario – Proposta iniziale del debitore e relativa attestazione – Percentuale di soddisfazione riservata ai chirografari – Necessità che non risulti almeno pari al 40 o 30%.

Ai fini dell'ammissibilità della presentazione da parte di un creditore qualificato del debitore  proponente un concordato preventivo (vale a dire, ex art 163, quarto comma L. F., di un creditore che sia titolare, anche per effetto di acquisti successivi alla proposizione della domanda di concordato, di almeno il 10 per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore ai sensi dell'art. 161, secondo comma, lettera a, L.F.)  di una proposta concorrente, si deve ritenere che la proposta del debitore e l'attestazione del professionista (cui il quinto comma dell' art. 163 L.F. fa riferimento, laddove esclude che una proposta concorrente possa valutarsi e conseguentemente votarsi se quella del debitore assicuri, a seconda del tipo di concordato, se liquidatorio o con continuità, rispettivamente almeno il quaranta o almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari) non possano essere che quella iniziale e la corrispondente attestazione, non rilevando la circostanza  che, ai sensi dell'art. 172, secondo comma L.F., sia in generale consentito a tutti coloro che hanno presentato una  proposta di concordato, di modificarla fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori [nello specifico la Corte territoriale ha, pertanto, escluso che costituisse motivo valido per non ammettere al voto una proposta concorrente, la circostanza che il debitore, appresa la notizia che un creditore stava acquisendo i crediti necessari per proporsi come concorrente, avesse implementato la propria proposta originaria di concordato preventivo con continuità indiretta, portantola seppur di poco, oltre la percentuale del 30 per cento di soddisfazione dei chirografari, come in un primo tempo non assicurata, in modo tale da rendere inammissibile la proposta concorrente che stava per essere presentata]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Core%20Appello%20Venezia.%2013%20settembre.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: