Corte di Cassazione (17648/2018) – Ambito di applicazione del decreto di acquisizione di cui all’art. 25 l.fall.: il giudice delegato non può disporre l'acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente che si pretendano dovute al fallimento.

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Data di riferimento: 
05/07/2018

Cassazione civile, sez. VI, 05 Luglio 2018, n. 17648. Est. De Chiara.

Decreto di acquisizione di cui all’art. 25, comma 1, n. 2, l.fall.  - Ambito applicativo - Acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente, che si pretendano dovute al fallimento – Inesistenza del provvedimento, radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici – Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. – Inammissibilità.

La facoltà del giudice delegato di adottare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 2, l.fall., provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso del fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni o somme di un terzo dissenziente, che si pretendano dovute al fallimento. In tale seconda ipotesi, il provvedimento di acquisizione del giudice delegato deve ritenersi giuridicamente inesistente, per carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che avverso il medesimo, non suscettibile di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22302.pdf

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