Tribunale di Cassino – Diritto del dipendente licenziato di società fallita, di vedersi riconoscere dall'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, i crediti spettantigli nella stessa misura risultata ammessa in sede di stato passivo.

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Data di riferimento: 
10/06/2019

Tribunale di Cassino, Sez. Lavoro, 10 giugno 2019 – G.O.P. Giuditta De Cristinzi.

Fallimento del datore di lavoro - Dipendente licenziato - Credito per TFR, mensilità e accessori - Ammissione al passivo - INPS - Dovere di riconoscergli lo stesso credito - Contestazione del suo ammontare - Inammissibilità.

Il lavoratore dipendente di società fallita, che, a seguito dell'intervenuto suo licenziamento, abbia ottenuto che il suo credito nei confronti della stessa per TFR, ultime tre mensililità e tredicesima, oltre rivalutazione e interessi, sia ex art. 97 L.F. definitivamente ammesso al passivo in privilegio, ha diritto, ai sensi della L. n. 297 del 1982, che l'INPS, presso il quale è istituito il Fondo di Garanzia, gli riconosca, quale Ente subentrante ex lege in luogo del datore di lavoro insolvente, quel credito e i relativi accessori nella stessa misura che gli è stata riconosciuta in sede di stato passivo, senza che detto Istituto possa contestare l'accertamento in quell'ambito effettuato e ciò sia che abbia partecipato alla procedura concorsuale, sia che ne sia rimasto estraneo.  (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22544

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: