Corte di Cassazione (25618/2018) – Vanno attribuite al fallito e non al fallimento le somme relative all'eccedenza del credito risarcitorio rispetto a quanto pagato dall'Inail, a titolo di risarcimento del danno differenziale biologico o morale.

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Data di riferimento: 
15/10/2018

Cassazione civile, sez. VI, 15 Ottobre 2018, n. 25618. Est. Rossetti.

Somme spettanti al fallito relative all'eccedenza del credito risarcitorio rispetto a quanto pagato dall'Inail, a titolo di risarcimento del danno differenziale biologico o morale - Attribuzione al fallimento – Esclusione.

Le somme spettanti a persona fisica successivamente fallita, a titolo di risarcimento del danno biologico o del danno morale, attesa la natura strettamente personale, sin dall'origine, del relativo diritto, rientrano nella previsione dell'art. 46, comma 1, n. 2) l. fall. e non possono essere quindi attribuite al fallimento. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha accolto il ricorso con il quale la società ricorrente lamentava di essere stata condannata a pagare il risarcimento del danno c.d. differenziale, vale a dire, l'eccedenza del credito risarcitorio rispetto a quanto pagato dall'Inail, non direttamente all'infortunato, imprenditore individuale, ma alla curatela del fallimento di questi). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22321.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: