Tribunale di Mantova – Sovraindebitamento: apertura di una procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 e possibilità che il debitore istante venga provvisoriamente autorizzato a utilizzare beni del compendio aziendale.
Tribunale di Ordinario di Mantova, 17 settembre 2019 - Giudice Mauro P. Bernardi
Crisi da sovraindebitamento - Impresa del settore vivaistico - Procedura di liquidazione dei beni - Istanza di accesso - Prosecuzione provvisoria dell'attività in essere - Contestuale richiesta - Scopo - Vendita di scorte vive e piante - Tribunale - Autorizzazione possibile.
In sede di dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012, il tribunale può autorizzare il debitore in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art 14 qiuinquies, secondo comma, lettera e), ad utilizzare, sotto la responsabilità e la vigilanza del nominato liquidatore, i beni facenti parte del compendio aziendale per l'esercizio provvisorio dell'impresa, esclusivamente però per la prosecuzione dell'ordinaria atttività in essere, ma con divieto di intraprendere nuovi affari e/o operazioni [nello specifico, il tribunale ha infatti autorizzato la società istante, impresa agricola che era entrata in crisi a motivo della generale contrazione della domanda di mercato che aveva interessato, in particolare, il settore vivaistico e agrituristico nel quale operava, a proseguire provvisoriamente l'ordinaria attività in essere, specie in considerazione dell'esistenza di scorte vive e di piante destinate alla vendita, in quanto l'interruzione avrebbe causato alla stessa un grave danno, ma ha però previsto l'obbligo da parte del liquidatore di depositare presso la Cancelleria del Tribunale, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento della gestione che fornisse indicazioni in merito all'opportunità di continuare l'esercizio come per intanto consentito]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)