Tribunale di Busto Arsizio – Non costituisce motivo valido per addivenire alla risoluzione di un concordato preventivo il mero ritardo nel pagamento di un credito, se risulti idoneo a consentirne l'adempimento.

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Data di riferimento: 
08/10/2019

Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II civ., 08 ottobre 2019 - Pres. Marco Giovanni Lualdi, Rel. Nicolò Grimaudo, Giud. Sabrina Passafiume.

Concordato preventivo - Tempistica prevista dal piano - Ritardo nella soddisfazione di un particolare pagamento - Prospettiva che risulti idoneo a consentirne l'adempimento -  Circostanza attestata dal liquidatore giudiziale - Mancato rispetto del termine - Ipotesi specifica -  Creditore interessato a quel pagamento -  Istanza di risoluzione - Inaccoglibilità.

Si deve ritenere che non sia venuta meno la funzione  di soddisfazione dei creditori nella misura promessa, che in caso di inadempimento da considerarsi grave, su richiesta di ciascuno dei creditori, può comportare ai sensi dell'art. 186 L.F. la risoluzione di un concordato preventivo, il mero ritardo rispetto alla previsione del piano nell'adempimento di un particolare credito, laddove l'andamento positivo della liquidazione, come attestato dal liquidatore giudiziale, consenta di ritenere che il solo mancato rispetto del termine previsto per l'esecuzione del piano risulti, in chiave prospettica,  idoneo a  far sì che lo stesso possa trovare una concreta attuazione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22599.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: