Corte di Cassazione (29195/2018) Ammissione con riserva ex art. 96 l.fall. di crediti previdenziali anche qualora, in relazione a tali crediti, risulti pendente un giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro.

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Data di riferimento: 
13/11/2018

Cassazione civile, sez. I, 13 Novembre 2018, n. 29195. Est. Paola Vella.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Ammissione al passivo di crediti previdenziali iscritti a ruolo - Modalità - Ammissione con riserva ex art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ammissione con riserva ai sensi dell’art. 96 l.fall. anche in pendenza di giudizio innanzi al giudice del lavoro - Ammissibilità

In materia di fallimento, e pertanto anche di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i crediti previdenziali, seppur iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, come desumibile dall'art. 31 del d.lgs. n. 46 del 1999, non è possibile servirsi per gli stessi della disciplina di ammissione al passivo con riserva di cui agli artt. 88 e 90, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, utilizzabile solo per i crediti tributari, dovendo seguirsi per i crediti previdenziali le ordinarie regole di ammissione al passivo, ivi comprese, ricorrendone i presupposti, le distinte ipotesi di ammissione con riserva di cui all'art. 96 l.fall., anche qualora, in relazione a tali crediti, risulti pendente un giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22345.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: