Corte di Cassazione (27544/2019) – Sovraindebitamento: ammissibilità di un piano del consumatore che preveda una dilazione superiore ad un anno per il pagamento dei crediti prelatizi e una durata anche lunga dell'intera procedura.

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Data di riferimento: 
28/10/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544 - Pres. Antonio Didone, Rel. Eduardo Campese.

Sovraindebitamento - Accordi di ristrutturazione dei debiti -  Piani del consumatore - Pagamento dei crediti prelatizi - Previsione - Dilazione di oltre un anno dall'omologazione - Ammissibilità - Presupposti di tutela dei creditori.

Sovraindebitamento - Accordi di ristrutturazione dei debiti -  Piani del consumatore - Limiti di durata - Legge Pinto - Applicazione analogica - Esclusione - Previsione di un termine eccedente i 5 o 7 anni - Ammissibilità - Ragioni giustificative.

In sede di accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Anche per quanto concerne, in assenza di un limite fissato dal legislatore, la problematica relativa alla durata massima  cui gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i  piani del consumatore devono sottostare, il tribunale ritiene che dette procedure possano prevedere, per risultare proponibili e, pertanto, omologabili,  una moratoria anche molto più lunga  di quella di cinque o sette anni prevista dalla legge Pinto con riferimento alla responsabilità dello Stato per l'eccessiva durata dei procedimenti (durata massima cui alcune Corti del merito si sono richiamati, prevedendo che la fase esecutiva di un concordato liquidatorio debba concludersi in un arco temporale non superiore al triennio mentre un concordato in continuità aziendale debba esaurirsi nell'ambito del quinquennio e la Suprema Corte che le procedure fallimentari debbano concludersi in un lasso di tempo massimo  di cinque anni o di sette, in caso di notevole complessità della procedura); ciò in quanto in particolare non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore ed in quanto tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure ex Legge 3/2012, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22633

[con riferimento alla prima massima, cfr.in particolare in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760 ].

 

[con riferimento all'omessa precisazione da parte del legislatore  in sede di legge 27 gennaio 2012 n. 3 di un limite di durata delle procedure di composizione della crisi volte a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle altre procedure concorsuali (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio), il tribunale ha sottolineato come, malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore),  non si rinvengano indicazioni al riguardo  neppure  nel nuovo, non ancora vigente, Codice della Crisi d'impresa, eccezion fatta per quanto concerne la possibilità di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca ove il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cfr. artt. 67, comma 5, e 75, comma 3, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: