Corte di Cassazione (15717/2019) – Giurisdizione del giudice tributario in relazione a tutte le questioni relative alla prescrizione di un credito tributario sollevate dal curatore in sede di ammissione al passivo.

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Data di riferimento: 
11/06/2019

Cassazione civile, sez. I, 11 Giugno 2019, n. 15717. Est. Fidanzia.

Eccezione di prescrizione di un credito tributario sollevata dal curatore fallimentare dopo la notificazione della cartella e il sollecito di pagamento - Giurisdizione del giudice tributario – Sussistenza.

Spese per la domanda di insinuazione al passivo sostenute dall'agente della riscossione - Natura concorsuale - Sussistenza - Natura chirografaria - Sussistenza.

L'eccezione di prescrizione del credito tributario, svolta dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione che, riguardando l'"an" e il "quantum" del tributo, rientra nella cognizione del giudice tributario, a nulla rilevando l'invio al contribuente di un successivo sollecito di pagamento, non trattandosi di un atto di esecuzione forzata, la cui cognizione è demandata al giudice ordinario, bensì di un atto assimilabile all'avviso di mora ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, impugnabile davanti alle commissioni tributarie. (massima ufficiale)

Le spese di insinuazione al passivo sostenute dall'agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e hanno natura concorsuale, essendo previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori, di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., sicché tali spese devono essere ammesse al passivo fallimentare in applicazione estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, risultando altrimenti ingiustificato un trattamento differenziato delle due voci di spesa, fermo restando che il credito per le spese di insinuazione va riconosciuto in via chirografaria, non essendo relativo al tributo riscosso. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22366.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: