Corte di Cassazione (44198/2019) – La distrazione da parte dell'amministrazione di una impresa poi fallita di somme a favore di altre imprese non può ritenersi punibile sia a titolo di bancarotta che di autoriciclaggio.

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Data di riferimento: 
30/10/2019

Corte di Cassazione, Sez. II penale, 30 ottobre 2019, n. 44198 - Pres.Ugo De Crescienzo, Rel. Andrea Pellegrino.

Società fallita - Amministratore - Distrazione di somme a favore di altra impresa - Utilizzo da parte della stessa nell'attvità aziendale - Consumazione sia del reato di bancarotta che del reato di autoriciclaggio - Sovrapposizione da escludersi.

Non può ritenersi punibile come autoriciclaggio la distrazione da parte dell'amministratore di di somme da parte dell'amministratore di un'impresa poi dichiarata fallita a favore di altra impresa  [nello specifico gestita da suoi familiari]  da utilizzarsi per lo svolgimento dell'attività aziendale di quest'ultima, in quanto ciò comporterebbe un'ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta fraudolenta (delitto presupposto) e quella di cui all'art. 648 ter.1 c.p., che per la sua punibilità richiede il compimento da parte dell'autore del primo reato di ulteriori atti diretti alla dissimulazione dell'oggetto materiale di quel reato mediante impiego in attività economiche e finanziarie. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%2044198.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: