Corte di Cassazione (278/2019) Conseguenze dell'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di ammissione al passivo alla luce dell'art. 93, comma 4 l.fall.

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Data di riferimento: 
09/01/2019

Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 2019, n. 278. Est. Falabella.

Pluralità di domande di ammissione al passivo - Omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni di alcune domande - Inammissibilità dell’intero ricorso – Esclusione.

Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., fermo restando che quando sia possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale carenza della "causa petendi" delle altre, comporta l'inammissibilità solo di queste ultime e non dell'intero ricorso. (Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto del tribunale che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo in relazione ad una tra più domande, tuttavia inammissibile poiché priva di "causa petendi"). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22364.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: