Corte di Cassazione (45694/2019) – Dovere per il sostituto d'imposta di procedere al versamento dell'IVA: la mera presentazione da parte dello stesso di una domanda di concordato lascia intatti, prima dell'ammissione, gli obblighi fiscali.

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Data di riferimento: 
11/11/2019

Corte di Cassazione, Sez. III pen., 11 novembre 2019, n. 45694  -  Pres. Elisabetta Rosi, Rel. Luca Semeraro.

Sostituto d'imposta - IVA - Mancato versamento- Consumazione del reato ex art 10 ter  D.Lgs. n. 74 del 2000 - Punibilità a titolo di dolo generico - Coscienza e volontà di omettere il versamento di quanto dovuto -  Presupposto richiesto -  Scopo specifico di evadere le imposte -  Volontà di violare il precetto - Intenti non necessari.

Sostituto d'imposta - IVA - Omesso versamento - Successiva istanza di  concordato preventivo - Previsione nel piano del pagamento di quell'imposta -  - Irrilevanza  a  fini punitivi - Consumazione del reato ex art 10 ter  D.Lgs. n. 74 del 2000

Sostituto d'imposta - IVA - Omesso versamento - Successiva domanda di ammissione a concordato - Previsione dell'integrale pagamento dei debiti -  Mancata omologazione - Condanna per il reato ex art. 10 ter D. Lgs. 74/2000 - Diminuzione dell'entità della pena - Esclusione.

Concordato preventivo - Deposito del ricorso - Periodo antecedente l'ammissione - Autorizzazione del tribunale - Possibile pagamento dei debiti tributari -  Comportamento da  considerarsi frodatorio - Esclusione.

Il reato, ex art. 10 ter e 10 bis D.Lgs. n. 74 del 2000, consistente nel mancato versamento da parte di un sostituto d'imposta di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative, è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di non versare all'Erario, dopo la presentazione della dichiarazione annuale ed entro il termine lungo previsto per provvedervi, le somme dovute a tale titolo nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte nè tantomeno è richiesta l'intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto.  (Ferrini Pierluigi - Riproduzione riservata)

Se il termine per il versamento da parte di un imprenditore dell'Iva o delle ritenute operate quale sostituto di imposta scade prima della presentazione da parte dello stesso di una domanda di ammissione al concordato preventivo (a maggior ragione se presentata con riserva), il reato omissivo di cui all'art. 10 ter del D. Lgs. 74/2000 si è già consumato e la successiva domanda di ammissione al concordato preventivo non può produrre alcun effetto in ragione della inclusione nel piano concordatario della previsione dell'integrale soddisfazione dei debiti anteriori, e ciò neanche quanto all'elemento soggettivo, trattandosi di un post factum, ragion per cui gli artt. 51 c.p, che esclude la punibilità l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, e 168 L.F., comportante, come da interpretazione della Cassazione, il divieto per l'imprenditore di procedere a pagamenti preferenziali per debiti anteriori anche se tributari, non trovano in tal caso applicazione, onde il soggetto che ha evaso quelle imposte è comunque perseguibile nonostante l'iniziativa concordataria successivamente intrapresa. Ciò perché gli effetti del concordato preventivo nei confronti dell'imprenditore che ha presentato la relativa istanza iniziano solo dopo l'emissione del decreto di ammissione da parte del tribunale: infatti, solo con tale decreto il tribunale dichiara aperta la procedura, nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale e solo dopo il potere di amministrare dell'imprenditore rientra sotto la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

La condotta post delictum consistita nella presentazione del piano concordatario, laddove lo stesso non venga poi omologato [nello specifico, a causa del termine troppo ampio previsto per il soddisfacimento dei creditori] non è idonea a modificare ex art. 62 bis c.p. l'entità della pena. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)   

La L. Fall., art. 161, comma 7, nelle more del decreto di ammissione alla procedura concordataria ex art. 163, consente il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del Tribunale, di quelli urgenti di straordinaria amministrazione; pertanto, a fronte di un dovere di versamento dell'IVA, ex art.10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000  penalmente sanzionato, il debitore è tenuto, dopo il deposito del ricorso, ma  prima dell'adozione di provvedimenti da parte del tribunale, ad attivarsi, richiedendo l'autorizzazione del giudice, per adempiere a tale obbligo anche laddove scaduto successivamente alla presentazione della domanda di concordato ed a versare l'importo dell'Iva risultante dalla relativa dichiarazione.  Il pagamento dell'Iva, che per altro è un credito privilegiato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 62, non può, in tal caso, considerarsi diretto a frodare le ragioni dei creditori, in quanto impedisce l'ulteriore loro depauperamento, come derivante dall'imposizione di sanzioni ed interessi. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%2045694.pdf

 

[Con riferimento al diverso caso in cui la consumazione del reato ex art. 10 ter D. Lgs. 74/2000  risulti posteriore all'ammissione del sostituto d'imposta a concordato preventivo,  in quell'ipotesi anche poi omologato, per essere la scadenza per il pagamento dell'IVA fissata in una data successiva all'adozione di quel provvedimento da parte del tribunale, e che il sostituto d'imposta abbia ciononostante legittimamente proceduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di tributi erariali,  cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. III pen, 04 settembre 2018, n. 39696 https://www.unijuris.it/node/4650 ; con riferimento al caso di avvenuto pagamento di tributi da parte del sostituto d'imposta dopo la sua ammissione a concordato preventivo, o anche prima in assenza di un'apposita autorizzazione del tribunale in tal senso, cfr., con riferimento alla possibilità che l'ammissione a quella procedura non venga ex art. 173 L.F. per ciò stesso revocata: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2019, n. 16808   https://www.unijuris.it/node/4710 e Cassazione civile, Sez. I, 16 maggio 2018, n. 11958 https://www.unijuris.it/node/4428]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: