Tribunale di Rimini – Accordo di composizione di una crisi da sovraindebitamento: presupposto perchè la cancellazione dei gravami iscritti sul bene di cui sia prevista la vendita possa aver luogo.

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Data di riferimento: 
02/08/2019

Tribunale di Rimini, Sez. Civ., 02 agosto 2019 - Giud. Deleg. Lorenzo Maria Lico.

Sovraindebitamento - Accordo di composizione - Previsione della vendita di un immobile - Acquirente già individuato - Omologazione - Gravami iscritti sul bene - Istanza di cancellazione - Atto dispositivo non ancora posto in essere - Inaccoglibilità - Necessità della sua preventiva realizzazione.

Costitisce presupposto necessario perchè, con riferimento ad  un accordo omologato di composizione della crisi concluso con i suoi creditori da un debitore in stato di sovraindebitamento, accordo che preveda in primo luogo, in presenza di un'offerta irrevocabile d'acquisto, la vendita a trattativa privata di un immobile di proprietà del proponente, il giudice possa,  laddove su quel bene risultino iscritti tutta una serie di gravami,  ordinarne, ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.3/2012,  la cancellazione il fatto che l'atto dispositivo risulti essere già stato posto in essere, in quanto detta norma prevede espressamente che lo stesso giudice abbia "verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo" [nello specifico,  il giudice ha pertanto respinto l'istanza di cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni gravanti sul bene di cui era prevista la vendita in quanto l'atto dispositivo non era stato ancora compiuto]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22740.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: