T.Mantova- Int. fin.- Negoziazione tramite internet, informazione mediante links e stop loss.

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Data di riferimento: 
26/06/2008

Tribunale di Mantova, 26 giugno 2008 - Pres. Bernardi - Est. Alessandra Venturini.

Intermediazione finanziaria - Negoziazione tramite internet - Modalità operative - Informazione sul titolo e sui rischi connessi - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Negoziazione tramite internet - Informazione relativa allo specifico strumento finanziario - Modalità - Presenza di links.

Intermediazione finanziaria - Negoziazione tramite internet - Strumenti derivati - Indicazione della clausola di stop loss e delle modalità operative - Necessità.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione e di contrattazione a distanza non esonera l'intermediario dall'adempimento del fondamentale obbligo di informazione previsto dall'art. 21 TUF e in particolare dall'obbligo di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati", di cui peraltro gli articoli 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98 costituiscono una specificazione, e di "disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi". Pertanto, anche nel caso in cui il servizio di investimento venga prestato tramite internet, l'intermediario deve fornire al cliente modalità operative tali da assicurare comunque una corretta e completa informazione sul titolo oggetto di compravendita e sul rischio connesso al tipo di operazione prescelta. (fb) (riproduzione riservata)

Qualora il servizio di negoziazione venga prestato tramite la rete internet, si deve ritenere che la presenza sulla schermata relativa al titolo di links che consentano al cliente di acquisire tutte le informazioni rilevanti prima di procedere ad operazioni di acquisto o vendita dello stesso, sia strumento sufficiente ed idoneo ad assolvere all'obbligo dell'intermediario di fornire informazioni sulla natura, sulle caratteristiche del titolo e sui rischi connessi all'operazione. (fb) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del servizio di negoziazione di strumenti finanziari derivati prestato tramite internet, l'omessa indicazione della presenza della clausola di stop loss e del relativo livello di operatività costituisce omissione informativa e potenziale fonte di responsabilità. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]