Tribunale di Firenze – Concordato in continuità: possibilità che il pagamento dei crediti privilegiati avvenga, previa classazione e riconoscimento del diritto di voto, con dilazione ultrannuale.

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Data di riferimento: 
13/11/2019

Tribunale Ordinario di Firenze, Sez. V civ. Collegio fallimentare, 13 novembre 2019  - Pres. Sivia Governatori, Rel. Cristian Soscia, Giud. Rosa Selvarolo.

Concordato in continuità - Pagamento dei creditori privilegiati - Previsione di una dilazione ultrannuale - Classazione e riconoscimento del diritto di voto - Presupposti necessari.

Concordato in continuità - Pagamento dei creditori privilegiati - Previsione di una dilazione ultrannuale - Commisurazionedel diritto di voto - Parte del credito che cambia statuto - Criterio da adottarsi.

Nonostante l'art. 186 bis, secondo comma, lettera c) L.F. preveda la possibilità che, in sede di concordato in continuità,  il pagamento dei crediti privilegiati possa avvenire in via integrale ma senza riconoscimento del diritto di voto solo entro un anno dall'omologazione,  si deve ritenere che sia possibile, ferma la moratoria annuale e l'esclusione del diritto di voto,  che il pagamento di quei crediti possa aver luogo, previa classazione e riconoscimento del diritto di voto, anche con una moratoria ultrannuale; ciò, sia in quanto il suddetto articolo fa salvo il disposto dell'art. 160, secondo comma L.F.  che contempla la possibilità di una falcidia, da intendersi anche in senso qualitativo, dei crediti privilegiati; sia in  quanto l'art. 182 ter L.F., come novellato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede che l'imprenditore possa proporre il pagamento parziale e dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, senza richiamare, con riferimento all'ipotesi della possibile moratoria, la necessità che avvenga entro l'anno. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Stante che il pagamento oltre l'anno del creditore privilegiato comporta il mutamento dello statuto dell'intero credito, si deve ritenere che il diritto di voto debba essere commisurato, alla luce del disposto dell'art. 177, comma secondo, parte seconda, e comma terzo, L.F., non tanto alla misura della perdita economica subita per il ritardato pagamento, quanto a quella parte del credito il cui regime ordinario muta per effetto dell'ammissione del debitore alla procedura concordataria. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22767.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 09 maggio 2014, n. 10112 https://www.unijuris.it/node/2317, e, con riferimento all'accordo del sovraindebitato, 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: