Corte di Cassazione (22756/2019) - Reclamo avverso il decreto di omologa del concordato: termine per la proposizione e decorrenza dello stesso. Decisione della Corte in merito alla disciplina applicabile e compensazione delle spese processuali.

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Data di riferimento: 
20/11/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 novembre 2019, n. 22756 - Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Concordato preventivo - Tribunale - Decreto di omologazione - Accoglimento o diniego - Notifica a cura della cancelleria - Termine per la proposizione del ricorso in cassazione - Necessaria armonizzazione delle varie fasi dell'impugnazione - Applicazione dell'art. 18 L.F.

Concordato preventivo - Decreto di omologazione - Termine per il reclamo - Decorrenza -  Notificazione o comunicazione da parte della cancelleria - Differenza irrilevante.

Concordato preventivo - Omologazione -  Termine per la proposizione del reclamo - Decisione della Cassazione  -  Contenuto difforme da alcuni suoi precedenti - Compensazione delle spese processuali.

In tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso, ai sensi della L. Fall., art. 183, comma 1, dalla Corte d’appello che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione si applica la disciplina prevista dalla L. Fall., art. 18, comma 14, di modo che lo stesso è ricorribile per Cassazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione a cura della cancelleria; infatti il permanere anche rispetto all’impugnazione per Cassazione delle ragioni giustificative della necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale abbia provveduto sull’omologazione, accordandola o negandola, fa sì che la portata del rinvio compiuta dalla L. Fall., art. 183, comma 2, al procedimento di reclamo vada intesa come riferita all’intero svolgersi delle fasi di impugnazione previsto dalla L. Fall., art. 18 e non solo alla porzione del reclamo. (Principio di diritto)

Ai fini del decorso del termine di trenta giorni per proporrere reclamo  avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo risulta irrilevante la natura di notificazione o di comunicazione  da parte della cancelleria del provvedimento impugnato, dato che nell'attuale contesto normativo non vi è più ragione per distinguere fra comunicazione e notificazione (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

L'individuazione da parte della Cassazione di un contesto normativo disciplinante la problematica relativa al termine per la proposizione del ricorso avverso il decreto di omologa del concordato preventivo in termini dissimili ad alcuni precedenti della stessa Corte, comporta che le spese processuali vengano integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22756

[con riferimento al principio di diritto su riportato, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 marzo 2012, n. 4304 https://www.unijuris.it/node/2074 , 24 settembre 2018, n. 22473 https://www.unijuris.it/node/4474 e 05 agosto 2019, n. 20892 https://www.unijuris.it/node/4907  ; con riferimento alla seconda massima: Corte ddi Cassazione, Sez. I, 09 ottobre 2017, n. 23575 https://www.unijuris.it/node/3698 ]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: