Corte di Cassazione (28096/2018) – Legittimazione dei soli soggetti parte del giudizio ex art. 18 L.F. a ricorrere per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello confermativa della dichiarazione di fallimento.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/11/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 novembre 2018, n. 28096 - Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Conferma della decisione - Soggetti non intervenuti nel giudizio -  Ricorso in Cassazione - Legittimazione alla proposizione - Esclusione.

Coloro che non sono stati parti del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento non sono legittimati a ricorrere per Cassazione avverso la sentenza della corte d'appello confermativa della menzionata dichiarazione, atteso che la legittimazione a proporre impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, né la specialità del reclamo fallimentare prevale sul sistema impugnatorio ordinario in materia di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni dipendenti dell'impresa fallita che in qualità di creditori sarebbero dovuti intervenire ex art. 18, comma 9, l.fall. nel giudizio di merito). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22317.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: