Corte di Cassazione (25478/2019) Condizioni di fallibilità della società cooperativa che gestisce impianti sportivi e centri di fisioterapia.

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Data di riferimento: 
10/10/2019

Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25478. Pres. Didone. Est. Amatore.

Società cooperativa che gestisce impianti sportivi e centri di fisioterapia - Fallibilità - Presupposti – Scopo di lucro – Non essenzialità per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale.

Lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerate in favore di terzi). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22917.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: