Corte di Cassazione (18779/2019) - Prededucibilità dei crediti maturati dal lavoratore in caso di prosecuzione della prestazione lavorativa dopo il fallimento.

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Data di riferimento: 
12/07/2019

Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2019, n. 18779. Est. Loredana Nazzicone.

Fallimento del datore di lavoro - Prosecuzione della prestazione lavorativa dopo il fallimento - Prededucibilità dei crediti maturati dal lavoratore - Sussistenza

La dichiarazione di fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro, in quanto l'azienda, nella sua universalità, sopravvive e l'impresa non cessa, passando soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile peraltro di essere continuata o ripresa, ad una gestione per fini di liquidazione, sicché, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia proseguita dopo la dichiarazione di fallimento e, di fatto, anche oltre il periodo di esercizio provvisorio dell'impresa autorizzato dal tribunale, i crediti maturati dal lavoratore devono essere ammessi al passivo in prededuzione. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22403

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: