Corte di Cassazione (34105/2019) – Procedure di composizione della crisi di cui alla L. 3/2012: assenza di norme che ne prevedano l'inammissibilità in caso di mancato deposito delle somme necessarie al loro svolgimento.

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Data di riferimento: 
19/12/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2019, n. 34105 - Pres. Antonio Didone, Rel. Paola Vella. 

Sovraindebitamento - Procedure di composizione della crisi  - Necessario deposito preventivo di una somma per le spese  - Condizione di ammissibilità - Esclusione - Compenso finale dellOCC - Possibità di disporre solo  il versamento di  acconti - Normativa difforme da quella relativa all'ipotesi di concordato preventivo.

Sovraindebitamento - Procedure di composizione della crisi  - Condizioni di accesso non previste dalla legge - Inammissibilità della loro imposizione - Diritto dell'OCC a compenso - Previsione di norme sufficienti a garantirlo - Tribunale  - Assenza di qualsiasi attivo necessario - Provvedimento di inammissibilità delle procedure  - Unica ipotesi che ne consente la pronuncia.

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 del d.m. 24 settembre 2014, n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o del piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012 (Principio di diritto) [la Corte ha al riguardo sottolineato che nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento non figurano disposizioni analoghe a quelle dettate in materia di concordato preventivo, in base alle quali: 1) con il decreto di ammissione alla procedura «il tribunale stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella la cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice» (art. 163, co. 2, n. 4, L.F.) e 2) qualora non sia eseguito il suddetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferirne al tribunale che apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (artt. 163, co. 3, e 173, comma 1, L.F.]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

L'imposizione di oneri che pongono una condizione di accesso non espressamente prevista dalla legge, incide sul diritto del debitore di avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, senza che ciò sia adeguatamente giustificato dall'esigenza di tutelare il diritto al compenso dell'OCC, sia perché esso ha pacificamente natura prededucibile, sia perché la stessa legge n. 3 del 2012 contempla meccanismi di garanzia, come l'art. 8, comma 2, in base al quale «nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità». Pertanto, solo una volta verificata, in concreto, l'assenza di qualsivoglia attivo sufficiente a sostenere compensi e spese dell'organismo di composizione della crisi, il tribunale potrebbe motivatamente assumere un provvedimento di inammissibilità della procedura. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22956.pdf

[la Corte in prospettiva futura ha precisato che anche nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - destinato in gran parte ad entrare in vigore dal 15 agosto 2020, con le modifiche che verranno apportate ai sensi della L. 8 marzo 2019, n. 20 (recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155») - non si rinvengono nelle "Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento" disciplinate nel Capo II, del Tit. IV, della Parte I del codice, disposizioni  che  impongano condizioni di accesso di quel tipo a tali procedure, salvo il rinvio di cui all'art. 65, co. 2, in base al quale «si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione le disposizioni del titolo III in quanto compatibili», che potrebbe semmai legittimare l'applicazione degli artt. 44, co. 1, lett. d) e 47, co. 1, lett. d) in tema di deposito del fondo spese nelle procedure di concordato preventivo e omologazione degli accordi di ristrutturazione, previa apposita verifica di compatibilità, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: