Corte di Cassazione (5234/2019) – Possibilità che un socio richieda il fallimento della società di cui è parte e, contestualmente, di un socio di fatto della stessa anche senza depositare le scritture contabili

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Data di riferimento: 
21/02/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2019, n. 5234 - Pres. Carlo De Chiara, Rel. Rosario Caiazzo.

Socio di impresa - Istanza di fallimento della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili - Mancato deposito delle scritture contabili ex art . 14 L.F. - Omissione non decisiva - Ammissibilità e procedibilità della richiesta di fallimento.

Procedimento fallimentare -  Accertamento in tale fase della presenza di soci occulti  della fallenda  società - Dichiarazione di fallimento degli stessi contestuale a quella della società - Ammissibilità - Necessità di un separato procedimento - Esclusione.

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, sicché  nel caso in cui un socio richieda la dichiarazione di fallimento della società di cui è parte e dei suoi soci illimitatamente responsabili, non sussiste manifestamente, violazione dell'art. 24 Cost. anche se non alleghi, in quella sede, al ricorso le scritture contabili di detta società, come previsto dall'art. 14 L.F.; ciò anche in quanto detta disposizione non prevede in mancanza di quella preduzione documentale alcuna sanzione processuale onde l'iniziativa del socio si deve considerare ugualmente ammissibile.  (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Laddove nel corso del procedimento prefallimentare venga accertata l'esistenza di soci non risultanti dall'atto costitutivo (o da altro scritto comprovante l'acquisto della partecipazione), è comunque possibile estendere nei loro confronti la dichiarazione di fallimento, senza necessità che venga presentata l'apposita istanza di estensione di cui all'art. 147, comma 4, l.fall. (Massima ufficiale) [ad avviso della Corte, la soluzione opposta che depone nel senso che l'estensione del fallimento a soci di fatto debba, ai sensi di detta disposizione, necessariamente avvenire in separato procedimento successivo alla dichiarazione di fallimento della società contrasterebbe con evidenti esigenze di economicità e sollecitudine della procedura volta alla dichiarazione del fallimento, che è anzi caratterizzata da speciale attenzione a tale profilo] (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata). 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22451.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 05 noivembre 2015, n. 22594 https://www.unijuris.it/node/3033]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: