T. Torino- Int. fin.- Operatore qualificato ed efficacia probatoria della dichiarazione ex art. 31 reg. 11522/98.

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Data di riferimento: 
30/11/2009

Tribunale di Torino, 30 novembre 2009 - Est. Liberati.
Segnalazione dell'Avv. Emanuele Balbo di Vinadio

Intermediazione finanziaria - Convertible swap - Definizione dell'oggetto del contratto - Elementi - Fattispecie.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Efficacia della dichiarazione ex art. 31 reg. Consob 11522/1998 - Falsità della dichiarazione - Deduzione - Necessità.

Non può ritenersi indeterminato l'oggetto del contratto di convertible swap ove il contratto quadro ne definisca, in termini generali, il significato ed il contratto avente ad oggetto lo specifico strumento finanziario, ne indichi l'importo di riferimento, la data iniziale e quella finale, i tassi applicati ed il contenuto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti. (fb) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi valida ed idonea, al fine di dimostrare la corretta applicazione del trattamento riservato agli operatori qualificati dall'art. 31 del reg. Consob n. 1522/1998, la dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, qualora, nel giudizio da questa intentato contro l'intermediario per la violazione dei doveri informativi, l'investitore non deduca che tale dichiarazione non corrisponde al vero e che l'intermediario ne fosse consapevole o comunque informato o che tale divergenza fosse in ogni caso facilmente conoscibile. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]