FALLIMENTO DELL'IMPRENDITORE CHE HA CESSATO L'ATTIVITA'

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Il debitore è sempre ammesso a provare di aver cessato di fatto l'attività in epoca anteriore al provvedimento di formale cancellazione ex art. 2193 , primo comma cod. civ, sempre che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. (vedi il provvedimento)

Struttura: